Ammesso che si riesca a definirli, come saranno finanziati i Lep per attuare il federalismo differenziato? Oggi probabilmente sulla base della spesa storica. Ma in futuro si prospettano rischi finanziari se si usano solo compartecipazioni differenziate.
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La discussione sui Lep
Il 2 febbraio il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sull’autonomia differenziata presentato dal ministro Calderoli, già discusso in diversi interventi su lavoce.info (qui e qui). La legge si propone di definire le procedure per la concessione da parte dello stato alle regioni a statuto ordinario che dovessero chiederle di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” su alcune funzioni di spesa specificamente indicate dalla Costituzione. Includono sia tutte le cosiddette materie concorrenti elencate al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, sia tre materie di legislazione esclusiva dello stato. Sulle materie concorrenti le regioni hanno già potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che spettano in ogni caso allo stato. Così come spetta allo stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, i famosi Lep.
Proprio la definizione e la stima dei Lep è la chiave di volta della costruzione di Roberto Calderoli: ai Lep si affida la garanzia di eguaglianza tra territori, tant’è che nella proposta di legge si subordina l’attuazione delle intese tra stato e regioni e la devoluzione delle funzioni alla loro individuazione.
La definizione dei Lep, assieme alla stima dei costi (standard) necessari per fornirli, dovrebbe permettere di determinare il fabbisogno di risorse (standard) necessario per finanziarli in ciascuna regione. Si tratta di stime assai complesse, che richiedono informazioni dettagliate, nella maggior parte dei casi ancora da raccogliere, come si è visto nel caso dell’analogo processo di definizione di fabbisogni standard per i comuni. Pare francamente difficile che sia possibile liquidare la definizione dei Lep nello spazio di pochi mesi con un Dpcm, come proposto dal disegno di legge e dalla legge di bilancio per il 2023.
Dove trovare le risorse?
Ma ipotizziamo pure, come fa il disegno di legge, che si possano stimare facilmente i Lep per quelle funzioni (da individuare) per le quali sia necessario tutelare “i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
Il problema è dove trovare le risorse per finanziarli. Da questo punto di vista, lo schema Calderoli è contraddittorio. Da un lato, l’articolo 4 del disegno di legge è chiaro nello stabilire “che qualora dalla determinazione dei Lep (…) derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento”. Dall’altro lato, l’articolo 8 al primo comma dice che dall’applicazione della legge e delle conseguenti intese “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” e infine, al terzo comma, che è garantita “l’invarianza finanziaria (…) per le singole regioni che non siano parte dell’intesa”.
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