Università Cattolica del Sacro Cuore

Un breve chiarimento sugli obblighi informativi derivanti dall’uso del MES

di Raffaela Palomba

24 settembre 2020

Nei giorni scorsi sono tornate le discussioni sull’utilizzo dei fondi del MES per la gestione della pandemia; in proposito questa nota chiarisce alcuni importanti cambiamenti regolamentari relativi alla cosiddetta “sorveglianza rafforzata” a cui viene sottoposto un paese che usufruisca di tali risorse. Difatti un nuovo regolamento approvato a fine giugno, ma finora poco commentato, circoscrive alle spese finanziate dal MES “sanitario” le informazioni periodiche da fornire nel corso della sorveglianza rafforzata.

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Sorveglianza rafforzata e obblighi informativi

Una delle principali obiezioni poste all’uso dei fondi del MES per la gestione dell’emergenza sanitaria è che i paesi che ne usufruiscono sono sottoposti a sorveglianza rafforzata, come previsto dal regolamento UE 472/2013.[1] Come discusso precedentemente dall’Osservatorio CPI, la sorveglianza rafforzata può comunque essere attivata a discrezione della Commissione Europea, indipendentemente dall’utilizzo del MES.[2] Ma, in ogni caso, l’utilizzo del MES sanitario comporterebbe un rafforzamento della sorveglianza per il paese in questione, che sembrerebbe intimorire alcuni. L’Italia vedrebbe gli ispettori europei indagare più da vicino sul deficit e debito pubblico, giungendo poi magari a raccomandare un piano di rientro?

Il regime di sorveglianza rafforzata prevede effettivamente che il paese interessato debba fornire informazioni relative al proprio sistema finanziario, capacità di vigilanza e i dati necessari per monitorare gli squilibri macroeconomici. Inoltre, il regolamento che disciplina la sorveglianza rafforzata, all’art. 3, paragrafo 2, stabilisce che un paese che vi sia sottoposto venga anche monitorato più attentamente con le modalità stabilite dal regolamento 473/2013.[3] Quest’ultima norma riguarda le procedure di correzione dei disavanzi eccessivi; all’art.10 impone al paese che vi sia sottoposto alcuni obblighi informativi, tra cui l’invio di relazioni periodiche contenenti informazioni di natura macroeconomica relative alla situazione complessiva del paese. Il contenuto che le relazioni devono avere è specificato all’art.2 del regolamento UE 877/2013, integrativo del 473/2013.[4]

La modifica del regolamento 877/2013

Per assicurare i paesi potenziali beneficiari del MES sanitario che l’intenzione della Commissione Europea non era quella di rafforzare la sorveglianza macroeconomica sui paesi che lo avessero richiesto, in una lettera datata 7 maggio 2020 il Commissario Gentiloni e il Vice Presidente della Commissione Dombrovskis avevano indicato che la fornitura di informazioni per i beneficiari del MES sanitario avrebbe riguardato solo “l’uso dei fondi per coprire i costi diretti e indiretti dell’assistenza sanitaria”. A questo passo si era obiettato che tale lettera, anche se aveva ricevuto il sostegno dell’Eurogruppo, non aveva valore legale: un cambiamento dei rilevanti regolamenti era necessario.

Ecco perché la Commissione Europea ha ritenuto opportuno proporre una modifica formale al regolamento 877/2013 con il regolamento 1069/2020, che è stato adottato il 19 giugno 2020, dopo la sua approvazione da parte del Parlamento Europeo.[5] Il regolamento introduce l’articolo 2-bis, con il quale si specifica che, se un paese dovesse essere sottoposto a sorveglianza rafforzata unicamente per l’utilizzo delle risorse per la gestione dell’emergenza sanitaria, gli obblighi informativi previsti dal 473/2013 riguarderebbero solo l’uso di tali fondi (finalizzati a coprire costi di assistenza sanitaria, cura e prevenzione) e non tutti gli indicatori e dati macroeconomici richiesti in situazioni ordinarie e specificati nell’allegato dello stesso regolamento. Le informazioni da fornire in questo caso sono elencate, in modo dettagliato, nell’allegato 2 del regolamento di modifica e riguardano i costi (diretti e indiretti) di assistenza sanitaria, cura e prevenzione legati alla pandemia e la spesa sanitaria pubblica complessiva che si stima sia stata sostenuta per far fronte al suo impatto sul sistema sanitario.


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