Università Cattolica del Sacro Cuore

Burocrazia: 91 semplici passi per combatterla

Proposte dagli incontri con imprese e associazioni di categoria

A cura di Fondazione Think Tank Nord Est e Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani – Università Cattolica del Sacro Cuore

Si ringraziano ANCE, Confindustria Salerno e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per i contributi

Giugno 2020

* Il rapporto è stato ripreso da Repubblica in questo articolo del 27 giugno 2020.

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Premessa

Questo rapporto presenta alcune proposte di semplificazione burocratica partendo direttamente dai suggerimenti delle imprese che lottano ogni giorno con la complessità della normativa italiana. L’accento è sulla eliminazione di regole inutili, moduli ridondanti, procedure complesse che costano soldi alle imprese italiane, allungano i tempi di realizzazione dei progetti e minano la crescita della produttività e della competitività delle nostre imprese. Vengono presentate 20 proposte di carattere generale e 91 proposte specifiche, perché pensiamo sia importante essere concreti nei suggerimenti.

Per redigere questo documento sono state contattate circa 250 imprese attraverso la Fondazione Think Tank Nord Est e tramite alcune associazioni di categoria (ANCE, Confindustria Salerno). Il documento rappresenta quindi le istanze di molteplici settori: artigianato, attività professionali (architetti, ingegneri, dottori commercialisti, avvocati, geometri, consulenti del lavoro, ecc.), edilizia, manifattura, commercio, turismo.

Naturalmente si tratta solo di un primo passo. Le proposte contenute sono solo una piccola parte di quello che sarebbe necessario fare per snellire l’apparato normativo-burocratico del nostro Paese. Ma da qualche parte bisogna pur cominciare …

Carlo Cottarelli

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1. ATTIVITÀ DI IMPRESA

1.1 IL DIFFICILE DIALOGO TRA IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per agevolare l’attività d’impresa e “liberare” tempo e risorse da dedicare alla produzione di beni e servizi, le aziende chiedono con urgenza un radicale cambio di approccio del legislatore e della Pubblica Amministrazione nei confronti del mondo produttivo. Maggiori certezze sulle tempistiche e un miglior coordinamento nella gestione e amministrazione delle procedure sono essenziali per efficientare l’operato del nostro tessuto imprenditoriale. A questo scopo, è anche fondamentale favorire il processo di trasformazione digitale sia all’interno delle PA che nelle imprese.

Proposte generali

  • Rispettare l’obbligo di risposta da parte della Pubblica Amministrazione entro limiti temporali predefiniti (da 30 a 90 giorni a seconda dei casi), prevedendo, in ogni circostanza, il silenzio assenso in caso di mancato rispetto dei termini.
  • Definire, nei casi in cui il progetto coinvolga più livelli di governo (Comune, Regione, etc.), a quale soggetto spetti il ruolo di cabina di regia, eventualmente convocando una conferenza di servizi preliminare all’atto della presentazione del progetto.
  • Ridurre drasticamente il numero degli enti coinvolti nelle decisioni.
  • Introdurre, nel caso di mancata definizione di decreti attuativi relativi a provvedimenti di semplificazione entro i termini stabiliti dalla legge, una penalizzazione automatica per i responsabili, fino al livello del Ministro responsabile.
  • Introdurre il riconoscimento automatico dell’indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi, come previsto da alcune regioni (e.g. Umbria art. 23 della LR 8/11).
  • Riconfigurare e ridefinire il reato di abuso d’ufficio e la responsabilità erariale.

Proposte specifiche

  1. Dare accesso agli organi ispettivi al Cassetto Digitale dell’Imprenditore.[1]
  2. Abrogare il Libro Unico del Lavoro (LUL), dato che la compilazione del flusso informatico INPS (c.d. UNIEMENS) contiene già le dichiarazioni delle retribuzioni e le quantificazioni dei contributi previdenziali, nonché i dati retributivi del singolo lavoratore. Tale flusso informativo andrebbe solo parzialmente integrato con informazioni relative alle presenze del lavoratore.

 

2. EDILIZIA

2.1 EDILIZIA PRIVATA

A partire dall’acquisizione delle aree da parte dell’impresa, il percorso di realizzazione degli interventi edilizi e di riqualificazione urbana incontra innumerevoli ostacoli in grado di bloccarne l’iter per anni.

Proposte specifiche

  1. Coordinare la disciplina della conferenza di servizi (Legge 241/90) con quella contenuta nel DPR 380/2001 consentendo sempre l’utilizzo della conferenza semplificata (solo per via telematica).
  2. Consentire al soggetto privato, prima della presentazione della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o della domanda per il rilascio del permesso di costruire, di ricorrere a una conferenza di servizi “preventiva” (in forma semplificata) per l’acquisizione dei relativi atti di assenso che saranno allegati alla successiva pratica edilizia (una norma dal contenuto simile è prevista in Emilia-Romagna tramite la LR 15/2013).
  3. Consentire la possibilità di attivare, presso lo Sportello Unico, un’istruttoria preventiva del progetto edilizio, come già previsto in alcune regioni (articolo 21 Legge Regionale Emilia-Romagna 15/2013), vincolante nella fase successiva di presentazione della relativa istanza (PDC o SCIA) per evitare che successivamente il procedimento possa subire battute d’arresto.
  4. Eliminare l’obbligo di mantenere nei cantieri tutti i documenti inerenti all’ordinaria attività d’impresa (nell’Appendice 1 è riportato l’elenco della documentazione a oggi obbligatoria). La documentazione dovrebbe essere mantenuta soltanto su supporto informatico/in cloud e gli ispettori non dovrebbero richiedere il formato cartaceo.
  5. Estendere l’efficacia temporale dei titoli edilizi oltre i 3 anni previsti attualmente (recentemente la Regione Friuli-Venezia Giulia ha previsto un termine di 5 anni: art. 23 LR 19/2009 come modificata dalla LR 9/2019).
  6. Consentire la proroga anche per le SCIA, invece di richiederne una nuova.
  7. Prevedere un “automatismo” nella concessione delle proroghe, attualmente lasciate al potere discrezionale dell’amministrazione comunale, in alcuni casi specifici quali: interruzioni dei lavori dovute a iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate, comprovate esigenze di natura finanziaria, mole dell’opera da realizzare, sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori.[2]
  8. Rimettere all’autonomia del professionista o direttore lavori (senza necessità di sospendere i lavori) l’ammissibilità delle varianti in corso d’opera, purché conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie ed eseguite dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, storici etc., previa comunicazione all’amministrazione.
  9. Introdurre, su richiesta dei soggetti interessati, l’obbligo di chiusura dei procedimenti per titoli edilizi (in caso di formazione del silenzio assenso o per decorrenza del termine di 30 giorni della SCIA) emessi dall’amministrazione comunale tramite il rilascio di un’attestazione entro un termine perentorio. In caso di mancato rilascio entro il termine, la chiusura del procedimento deve essere definita dal tecnico abilitato.
  10. Liberalizzare l’esecuzione di modifiche interne minori non interessanti parti strutturali prevedendo unicamente una comunicazione al comune (come previsto per la CIL di cui al DL 40/2010 soppressa nel 2016).
  11. Liberalizzare gli interventi di manutenzione straordinaria leggera.
  12. Abolire la “Commissione Edilizia Comunale”, che comunque esprime solamente un parere consultivo. Sono già peraltro pochi i comuni che si affidano al parere di tale commissione.
  13. Permettere alle imprese di presentare il prospetto relativo alle ore lavorate dal personale dipendente nei diversi cantieri presso la cassa edile di competenza territoriale della propria sede (spetterebbe quindi alle singole Casse Edili, sulla base dei rapporti inviati dalle imprese, redistribuire gli oneri su base territoriale), almeno nei casi in cui l’adempimento non sia espletabile per via telematica. Si tratta peraltro di iniziative già in fase di realizzazione a livello locale (ad esempio in Veneto e Friuli-Venezia Giulia).
  14. Modificare la definizione di “area edificabile” per introdurre una definizione che porti a considerare l’area edificabile solo a fronte dell’effettiva possibilità di costruire, ovvero non solo in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, ma anche laddove previsti, in base all’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi comunque denominati.
  15. Fare in modo che, relativamente alle bonifiche, siano introdotti termini perentori per: (i) il rilascio degli esiti delle analisi svolte sui terreni da parte di ARPA; (ii) il rilascio del certificato di avvenuta bonifica da parte della Provincia (o del Ministero per determinati casi), di modo da ridurre l’incertezza circa le tempistiche e snellire le procedure, incentivando così le imprese a svolgere attività per la trasformazione/rigenerazione urbana.
  16. Consentire il rilascio del certificato di bonifica “a stralcio”, per le aree nelle quali le operazioni di bonifica si sono concluse con successo, a condizione che non vi siano rischi per l’ambiente.
  17. Introdurre una procedura “semplificata” per incentivare il riutilizzo di terre e rocce da scavo a condizione che: (i) il riutilizzo avvenga nello stesso sito in cui sono state scavate; (ii) si tratti di piccoli quantitativi; (iii) non ne derivino impatti negativi per l’ambiente; e (iv) il riutilizzo sia appositamente “documentato”.
  18. Consentire che, per terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, il trasporto sia accompagnato dalla “normale” documentazione stabilita per i beni.
  19. Dare attuazione alla previsione di cui all’art. 25 del D. Lgs. 152/2006 ai sensi del quale: “Tutti i termini del procedimento di VIA (Valutazione di impatto ambientale) si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2- bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
  20. Ammettere il riconoscimento del reato di omissione in atti di ufficio a fronte dell’inerzia della Pubblica Amministrazione nel concludere il procedimento soprattutto laddove i termini, anche endo-procedimentali, sono considerati come perentori.
  21. Prevedere espressamente che la Commissione tecnica e il Comitato istruttorio si riuniscano con cadenza periodica prestabilita (minimo ogni 15 giorni) e che si definiscano criteri oggettivi che consentano di distinguere, evitando eccessi di discrezionalità, tra modifiche sostanziali e non sostanziali.
  22. Introdurre un meccanismo che consenta, a fronte del ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo, la proporzionale restituzione degli oneri istruttori.
  23. Eliminare l’obbligo di comunicazione ENEA, per fini statistici, degli interventi edilizi di risparmio energetico.
  24. Eliminare il vincolo ambientale, ossia il parere della Soprintendenza, limitatamente alle zone in cui c’è già stata urbanizzazione e dove le ristrutturazioni di edifici senza modifiche volumetriche non incidono sul paesaggio o sull’ambiente, previo parere del Comune.

2.2 APPALTI PUBBLICI, LAVORO E SICUREZZA

Il numero di documenti da presentare per poter partecipare a bandi, gare e appalti è elevatissimo, e richiede l’invio, sia cartaceo sia telematico, degli stessi documenti a più soggetti. Allo stesso modo, ci sono troppe stazioni appaltanti, non sempre in grado di rispondere alle richieste delle imprese e con troppe diversità a livello di modulistica e documentazione.

Proposte generali

  • Ridurre gradualmente il numero delle stazioni appaltanti, rendendo obbligatoria la loro aggregazione e definendo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti condizioni chiare per la loro qualificazione, riducendo al contempo il rischio del blocco dei bandi di gara.
  • Standardizzare i modus operandi e la modulistica richiesta delle stazioni appaltanti.
  • Circoscrivere il ruolo del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) allo svolgimento di funzioni di programmazione e controllo, lasciando ai singoli Ministeri il governo dell’attuazione dei programmi.
  • Eliminare doppi passaggi tra MIT e MEF per risorse già stanziate/programmate.
  • Limitare l’intervento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) a grandi progetti (e.g. 200 mln di euro).
  • Prevedere tempistiche perentorie per le operazioni di gara e apertura dei cantieri.
  • Ridefinire i compiti di vigilanza dell’ANAC e superare il sistema dei “Super Commissari”.

Proposte specifiche

  1. Eliminare i numerosi passaggi procedurali tra MEF e MIT relativi ad uno stesso provvedimento di spesa (pareri successivi, nulla osta, autorizzazioni etc.), laddove non sia necessario approvare aumenti delle risorse già stanziate/programmate.
  2. Limitare il ruolo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla pronuncia circa la fattibilità di progetti superiori a 200 milioni di euro, escludendo il parere tecnico.
  3. Prevedere un termine di 60 giorni per la registrazione delle delibere CIPE da parte della Corte dei Conti. Decorsi i 60 giorni, in caso di silenzio, la registrazione si deve intendere assentita.
  4. Superare il sistema di soft law attualmente vigente in ambito ANAC con la predisposizione di un Regolamento Attuativo (peraltro in via definizione), dedicato ai lavori pubblici (e di uno per i servizi e le forniture) dotato di forza legale, nel quale recepire tutti i provvedimenti di attuazione del Codice 50 emessi fino ad oggi.
  5. Limitare a casi specifici - quelli in cui, ad esempio, sussista un alto rischio di illegalità - la possibilità, per le amministrazioni, di stipulare protocolli di vigilanza collaborativa con l’ANAC o di richiedere alla stessa pareri preventivi.
  6. Concentrare i poteri di deroga dei Super Commissari esclusivamente per la fase “a monte” - ossia per comprimere i tempi necessari a ottenere le autorizzazioni propedeutiche alla messa in gara dei lavori - salvaguardando le regole sul confronto concorrenziale nell’affidamento degli appalti.
  7. Definire univocamente la qualificazione delle stazioni appaltanti, consentendo di aumentarne le competenze e di ridurre, in tal modo, il rischio di un blocco dei bandi di gara.
  8. Dematerializzare le notifiche preliminari con un sistema online nazionale che consenta il loro invio, da parte del committente, alle Casse Edili/Edilcasse territorialmente competenti.
  9. Introdurre una sanzione amministrativa, in capo al committente, per la mancata trasmissione dell’aggiornamento del documento della notifica preliminare e delle informazioni contenute.
  10. Rafforzare gli strumenti informatici tramite un processo di trasformazione digitale e omogeneizzare le procedure. In particolare:
  1. unificare i portali di accesso alle gare e ai relativi strumenti informatici, armonizzando tra le diverse stazioni appaltanti;
  2. garantire la gratuità di tutte le piattaforme informatiche;
  3. prevedere che la trasmissione della documentazione alle piattaforme avvenga con una unica modalità (elettronica), idonea per l’immediata comprova dei requisiti del concorrente;
  4. attivare la “Banca dati nazionale degli operatori economici”, in modo che le stazioni appaltanti abbiano - con la completata interoperabilità delle diverse banche dati - immediato riscontro dell’idoneità del concorrente a partecipare all’appalto;
  5. aggiornare il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) alle più recenti modifiche del codice;
  6. armonizzare gli “elenchi di fornitori” che le stazioni appaltanti istituiscono, con regole proprie e differenti modalità di iscrizione per gli affidamenti di lavori di importo inferiore al milione di euro;
  7. razionalizzare la normativa di attuazione relativa alle piattaforme di e-procurement, al fine di garantire:
    • la predisposizione di un modello “unico” di piattaforma di riferimento per tutte le stazioni appaltanti, in chiave di trasparenza e semplificazione;
    • la totale gratuità dell’utilizzo delle piattaforme telematiche (comprensivo di tutti i costi connessi al ricorso ai servizi di committenza forniti da soggetti esterni), comminando espressamente la nullità di eventuali clausole difformi;
    • maggior certezza e conoscibilità delle modalità organizzative utilizzate dalle amministrazioni per le committenze;
    • una più stringente regolamentazione dei livelli di sicurezza relativi alle procedure espletate sulle piattaforme telematiche, al fine di assicurare il pieno rispetto degli obblighi di riservatezza in merito ai dati sensibili forniti dagli offerenti;
    • la formazione di un Registro Nazionale – preferibilmente, tenuto dall’ANAC – delle piattaforme telematiche abilitate ad operare per conto delle Stazioni appaltanti, al fine di consentire la “tracciabilità” di tali piattaforme;
    • l’iscrizione nel Registro come indispensabile requisito di operatività;
    • l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di dichiarare, nell’ambito dell’AUSA (Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti), il riferimento alle piattaforme elettroniche dalle stesse utilizzate, rendendo tali dati accessibili anche agli operatori economici.
  1. Semplificare le procedure di partecipazione delle imprese agli appalti pubblici tramite due interventi:
    1. sviluppare dei portali unificati su base almeno regionale (e.g. eAppalti del Friuli-Venezia-Giulia), ai quali le stazioni appaltanti del territorio dovrebbero aderire e fare riferimento anche per l’uniformazione della modulistica e delle gare stesse (sul modello del Documento di Gara Unico Europeo - DGUE);
    2. raggiungere la piena operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, tramite il sistema AVCPass, sia incrementando il numero di documenti che quest’ultimo raccoglie sia implementando la funzione di generazione dei codici del PassOE[3] dell’ANAC con la compilazione automatica del DGUE dell’impresa. In questo modo, inseriti tutti i dati negli appositi campi nel sistema AVCpass, l’impresa potrebbe produrre alla stazione appaltante un documento unico, contenente: a) i codici del PassOE dell’impresa (ciò, al fine di consentirgli di prelevare tutta la documentazione utile alla verifica dei requisiti di gara); b) le auto-dichiarazioni dell’impresa stessa (contenute nel DGUE), riportanti tutte le informazioni utili alla partecipazione del concorrente alla procedura.
  2. Includere nel modello on line della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) uno spazio dove inserire tutte le informazioni che, attualmente, vengono rese attraverso la relazione tecnica (ad oggi allegata in modalità PDF al modulo di domanda di Cassa integrazione ordinaria) contenente informazioni relative all’utilizzo della Cassa Integrazione.
  3. Introdurre la possibilità di richiedere un nuovo Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) qualche giorno prima della scadenza naturale.[4]
  4. Estendere quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 53 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sulla possibilità di tenere la documentazione in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro unicamente su supporto informatico (invece che cartaceo), sfruttando un modello di Sportello Unico sempre più “virtuale” con la previsione di un Portale unico inteso come ufficio informativo nel quale possano interagire il responsabile del procedimento, il soggetto istante e le amministrazioni coinvolte nella procedura.
  5. Eliminare la duplicazione di competenze attraverso l’unificazione degli Sportelli Unici Edilizia e Attività Produttive come già previsto in alcune realtà regionali (es. Umbria, Sardegna).
  6. Spostare l’obbligo di vaccinazione antitetanica sul dipendente, che in fase di assunzione può dimostrare la regolarità con l’adempimento.
  7. Effettuare sia la stima preventiva del rischio rumore per il lavoratore sia l’effettiva valutazione dello stesso ricorrendo alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.[5]
  8. Limitare la portata dell’articolo 97 del D. Lgs. n. 81/08 relativamente al ruolo dell’impresa affidataria, da intendersi come supervisione delle condizioni generali di sicurezza del cantiere, e non, come ad oggi comunemente avviene, di controllo puntuale e vigilanza sulle singole attività lavorative svolte dalle imprese esecutrici.
  9. Limitare il coinvolgimento dell’impresa affidataria sulla verifica dei singoli POS (Piani Operativi di Sicurezza) delle imprese esecutrici, circoscrivendo la verifica agli aspetti organizzativi generali inerenti alle interferenze con i propri subappaltatori. Il datore non deve verificare la congruenza dei Piani operativi di sicurezza rispetto al proprio, ma solo trasmettere gli stessi al Coordinatore in fase di esecuzione, che ne effettua la verifica di idoneità.
  10. Prevedere la possibilità, per il datore di lavoro dell’impresa affidataria, per lo svolgimento delle attività definite all’articolo 97 del D. Lgs. n. 81/08, di avvalersi di soggetti diversi dai dirigenti e dai preposti purché in possesso di adeguata formazione (come stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 2011 sulla formazione dei lavoratori).
  11. Equiparare soggetti pubblici e privati abilitati per l’attuazione di controlli di verifica delle attrezzature di lavoro, anche in risposta all’esigenza espressa dall’AGCM e della Commissione Europea di evitare situazioni monopolistiche a favore delle strutture pubbliche di controllo.

 

3. FISCO

3.1 LA COMPLESSITÀ DEL SISTEMA FISCALE

Gli oneri legati agli adempimenti fiscali sono numerosi, anche per l’elevato numero di tributi attualmente presente (con tempistiche e scadenze diversificate da razionalizzare, contemperando le esigenze di semplificazione con quelle di sostenibilità in caso di loro eccessiva concentrazione), cui si aggiunge l’eccessiva complessità e rigidità della documentazione richiesta. Esistono infatti un centinaio di imposte e contributi in vigore (Tav. 1 Appendice 2).

Proposte generali

  • Riordinare le aliquote IVA con una riduzione e semplificazione delle differenze tra regimi, riducendo il rischio di contenziosi.
  • Semplificare e ridurre il carico di comunicazioni che il mondo produttivo deve redigere e inviare all’amministrazione finanziaria.
  • Ridurre gli adempimenti legati alla fatturazione elettronica (esterometro, split payment, reverse charge).
  • Ridurre l’incertezza e la mancanza di stabilità causata dal continuo cambiamento delle regole.

Proposte specifiche

  1. Abolire le 19 micro-imposte incluse nella Tav. 2 dell’Appendice 2, compensando la perdita di gettito di 685 milioni di euro con un aumento marginale delle aliquote sulle altre tasse.
  2. Abolire i limiti massimi annuali di compensabilità dei crediti d’imposta e contributivi attualmente vigenti (pari a 700.000 euro annui, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 34 della L. 388/2000 e dell’articolo 9, comma 2, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni nella L. 64/2013; limite elevato, per l’anno 2020, a 1 milione di euro dall’articolo 147 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. Decreto “Rilancio”; pari a 250.000 euro, relativamente ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
  3. Abolire le sanzioni per fornitori che applicano lo split payment nei casi di errata applicazione dell’aliquota IVA nell’ambito degli appalti pubblici, in ragione dell’evidente assenza della volontà, nonché della possibilità, di evadere.
  4. Modificare la periodicità dell’obbligo comunicativo dell’esterometro trasformandolo da trimestrale ad annuale.[6] In particolare, prevedere che la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle fatture relative alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio italiano sia effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento che comprova l'operazione.
  5. Integrare l’esterometro con dati presenti nelle comunicazioni Intrastat.
  6. Accorpare il modello 770[7] e la Certificazione Unica (CU)[8], data la parziale sovrapposizione delle informazioni presenti nelle due comunicazioni. In considerazione delle diverse scadenze, lasciare al sostituto d’imposta la libertà di scegliere se effettuare un unico adempimento, anticipando al 16 marzo l’invio all’Agenzia delle Entrate di tutti i dati richiesti (CU con integrazioni), o continuare a presentare, come previsto a regime, le CU entro il 16 marzo, e successivamente il modello 770, entro il più ampio termine di ottobre.[9]
  7. Semplificare la compilazione del prospetto sugli “Aiuti di Stato” inserito nel quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi nonché gli analoghi obblighi di informazione da inserire in molti documenti a seguito dell’introduzione del “Registro Nazionale Aiuti di Stato”. In particolare, dovrebbero essere precisati meglio i presupposti e le modalità di compilazione del prospetto e di determinazione dell’ammontare dell’aiuto da dichiarare, unitamente al momento rilevante ai fini della dichiarazione (anche nei casi, ad esempio, di Aiuti fruiti da società appartenenti a gruppi di imprese e a società di persone). Al fine di eliminare le attuali incertezze sulle tipologie di aiuto da indicare nel prospetto, si dovrebbe prevedere altresì che tale obbligo di dichiarazione sia richiamato nella stessa legge o fonte istitutiva della singola agevolazione. Occorrerebbe infine eliminare l’obbligo di indicare, nel prospetto inserito nel quadro RS, gli Aiuti già confluiti in altri quadri della dichiarazione dei redditi (ad esempio, quelli dichiarati nel quadro RU, implementando eventualmente i dati da fornire ai fini in esame in quest’ultimo quadro).
  8. Assicurare che le sanzioni sui funzionari delle Pubbliche Amministrazioni che non inseriscono le informazioni entro 30 giorni dall’erogazione del contributo sul “Registro Nazionale Aiuti di Stato” sia strettamente rispettato, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 7, della L. n. 234/2012. Inoltre, considerato quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate nelle istruzioni al prospetto sugli aiuti di Stato inserito nel quadro RS della dichiarazione dei redditi, secondo cui l’indicazione degli aiuti nel prospetto sarebbe “necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi”, si corre il rischio di una sanzione non prevista dalla legge in caso di inadempimento da parte del contribuente nella compilazione del prospetto. È necessario dunque chiarire (eventualmente in via normativa) che la legittimità della fruizione dell'aiuto di stato da parte del contribuente non può essere subordinata all’adempimento formale della compilazione del prospetto.
  9. Ripristinare la disciplina di recupero dell’IVA relativa a crediti inesigibili introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 126, della L. 28 dicembre 2015, n. 208) e mai entrata in vigore.[10]
  10. Eliminare l’obbligo di raccolta delle generalità dei soggetti ospitati ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza per soggetti ospitati.
  11. Eliminare la causa di esclusione dal regime forfetario per i contribuenti che svolgono congiuntamente attività in forma individuale e associata (in società di persone, associazioni, imprese familiari e s.r.l. “trasparenti”).
  12. Estendere alle micro-imprese il principio di derivazione rafforzata per la determinazione del reddito imponibile.[11]
  13. Uniformare i limiti di deducibilità per i mezzi di locomozione (autovetture, caravan, ciclomotori) e i cellulari, fissando un’unica percentuale pari al 40% per i costi relativi ai mezzi di trasporto a deducibilità limitata (con incremento dal 20% al 40% della deducibilità ai fini delle imposte sui redditi) e in misura pari all’80% per i costi relativi alla telefonia mobile (con incremento dal 50% all’80% della detraibilità IVA in caso di utilizzo promiscuo).
  14. Convertire in euro i parametri e gli importi ancora espressi in lire nel TUIR, con arrotondamenti alla decina di euro superiore se l’importo risultante dalla conversione è inferiore a mille euro, ovvero alle centinaia di euro superiore negli altri casi.
  15. Uniformare la tempistica delle trattenute effettuate a titolo di acconto dell’addizionale comunale IRPEF a quelle previste per le somme dovute a titolo di saldo.
  16. Allineare le tempistiche relative l’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione del TFR (attualmente versata annualmente tramite sostituto d’imposta mediante un acconto entro il 16/12 e un saldo entro il 16/02 dell’anno successivo), introducendo un unico versamento a titolo definitivo.
  17. Introdurre una norma di interpretazione autentica per confermare l’esenzione dall’imposta di pubblicità anche per gli autoveicoli adibiti dall’impresa al trasporto in conto proprio.
  18. Eliminare il modello di pagamento F23, prevedendo la possibilità di utilizzare il modello di pagamento F24 anche per tasse, imposte, sanzioni pecuniarie e somme per le quali è ancora previsto il pagamento tramite modello F23, permettendo in tal modo anche il pagamento on line di questi ultimi importi.
  19. Semplificare la disciplina relativa alla cosiddetta “cedolare secca”, definendo in maniera strutturale (non soggetta pertanto a variazioni legate alla Legge di Bilancio) l’applicabilità anche nel caso degli immobili non abitativi.
  20. Unificare i termini di versamento IMU (16/06 e 16/12) a quelli delle imposte sui redditi (30/06 e 30/11) come già avvenuto per le addizionali comunali, i diritti camerali delle CCIAA ed altre. Eventuali proroghe nel versamento delle imposte (e.g. 31/07) porterebbero con sé, automaticamente, identica proroga per IMU (funziona già così per addizionali comunali e diritti CCIAA). La semplificazione sarebbe anche sostanziale, oltre che formale, in quanto attualmente si perdono molte compensazioni nel versamento IMU per la banale ragione che al 16 giugno un gran numero di dichiarazioni non sono ancora pronte e non vi è possibilità tecnica di compensazione.
  21. Definire, in materia di IMU, al massimo 8 casistiche standard a livello nazionale derivanti dalla combinazione di aliquote, detrazioni e riduzioni. Queste casistiche dovranno essere approvate dall'ANCI. Ogni Comune delibererà quale casistica vuole adottare.
  22. Alzare il limite minimo del credito IVA compensabile orizzontalmente senza apposizione del visto di conformità da 5.000 euro ad almeno 10.000 euro.

 

4. ALTRE PROPOSTE

4.1 L’APPROCCIO CONFLITTUALE VERSO LE IMPRESE E IL COORDINAMENTO TRA GLI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I numerosi adempimenti richiesti alle imprese e la complessità delle procedure che quest’ultime devono seguire fanno parte di quel più generale approccio che tendenzialmente ostacola l’attività produttiva. Inoltre, l’alto numero di enti della pubblica amministrazione coinvolti nelle procedure amministrative e l’assenza di competenze chiare e distinte complica ulteriormente l’operato delle imprese.

Proposte generali

  • Ridurre il numero di adempimenti relativi alla gestione dell’impegnativa e alle attività di compravendita e locazione di immobili.
  • Ridurre, semplificare ed armonizzare le procedure e la modulistica richieste alle imprese, soprattutto nella fase di avvio dell’attività, che in molti casi porta ad un potenziale conflitto tra diverse disposizioni.
  • Eliminare la duplicazione o sovrapposizione delle competenze tra più enti della Pubblica Amministrazione.

Proposte specifiche

  1. Abolire l’obbligo di risposta, per privati cittadini e imprese, nei confronti delle telefonate di Istat svolte a fini statistici tramite il numero in chiaro 1510 in ambito di infortunistica. Il Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) dovrebbe raccogliere queste informazioni.
  2. Abolire l’obbligo di risposta alle indagini telefoniche Istat, in quanto esse si vanno a sommare alle già esistenti modalità cartacee.
  3. Abolire le verifiche effettuate da consulenti INAIL sugli strumenti produttivi a pressione già certificati da UE (ossia già dichiarati idonei e conformi alle prescrizioni delle direttive europee da un’apposita certificazione della ditta costruttrice ai sensi dell’allegato VII della direttiva europea 97/23/CE e ai sensi della 2014/68/UE). In alternativa, si potrebbe lavorare ad un miglioramento e ottimizzazione delle funzionalità del portale CIVA (messo a disposizione dall’INAIL dal maggio 2019 per snellire il lavoro dell’imprenditore e del consulente stesso).
  4. Riproporzionare le attività di formazione per i lavoratori stagionali, conciliando esigenze e obblighi formativi con le caratteristiche di un lavoro temporaneo.
  5. Includere almeno una parte della formazione obbligatoria per il lavoratore all’interno del percorso scolastico, almeno quello degli studi professionalizzanti (e.g., rischi e sicurezza legata alla funzione primo soccorso e antincendio).
  6. Prevedere un “patentino della formazione del lavoratore” per i settori caratterizzati da elevato turnover, sul quale registrare le certificazioni e i corsi di formazione svolti, così da evitare ripetizioni ogni stagione e facilitare l’operatività delle imprese, soprattutto nei casi di formazione generale.
  7. Accorpare Albo Nazionale Autotrasportatori e Registro Elettronico Nazionale, l’iscrizione ai quali è obbligatoria per le imprese di trasporti.[12]
  8. Omogeneizzare e regolamentare l’autonomia delle PA per le richieste nelle gare di appalto, limitandone l’eterogeneità, garantendo che questa sia concessa solo laddove finalizzata ad un preciso scopo di pubblica utilità e solo quando non costituisce un impedimento o penalizzazione per le società a basso impatto ambientale.[13]
  9. Evitare la duplicazione della modulistica relativa all’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), creando un modulo che possa essere inviato a un unico centro di coordinamento che gestisce la documentazione da inviare ai vari enti.
  10. Eliminare la sovrapposizione delle competenze, e chiarire i rispettivi perimetri di azione tra i due consorzi Conai e Polieco, alle quali è obbligatorio iscriversi per le imprese operanti nel settore della plastica. I conflitti tra i due consorzi su definizioni e questioni normative relative alla gestione del materiale plastico, generano difficoltà di interpretazione ed un alto grado di incertezza.
  11. Abolire l’obbligo di presentazione della SCIA per le locazioni turistiche e, come già avviene in Toscana e Veneto, sostituirlo con la richiesta al locatore di una comunicazione telematica al comune competente contenente informazioni relative al periodo in cui si intende locare l’alloggio, il numero dei posti letto e i siti web sui quali si intende pubblicizzare l’annuncio.
  12. Riorganizzare la materia normativa in merito alle concessioni del demanio marittimo a uso turistico (stabilimenti balneari, porti turistici, camping e campeggi, resort con spiaggia, impianti di risalita a fune, etc.), per ridurre il grado di incertezza sul rinnovo, consentendo così agli imprenditori di investire e pianificare le proprie attività nel medio-lungo periodo.
  13. Eliminare le verifiche relative all’antiriciclaggio nelle compravendite immobiliari, effettuate già dal notaio e dalla banca.
  14. Uniformare il Catasto Impianti Termici su base nazionale (invece che regionale), semplificando la gestione per gli operatori.
  15. Assicurare che l’obbligo di adozione, da parte degli enti territoriali, di moduli unificati e semplificati per pratiche edilizie, commercio e apertura attività, stabilita nel 2014 dalla Conferenza Unificata, sia strettamente rispettata.[14]
  16. Alleggerire la responsabilità della pubblica amministrazione attraverso forme assicurative specificatamente pensate per la copertura della “colpa grave” per responsabilità erariale dei commissari di gara (l’obbligo di copertura è già in vigore per i professionisti sanitari: L. 24/2017 art. 10 comma 3).
  17. Automatizzare la condivisione delle informazioni e delle comunicazioni principali inter-PA. Tutte le modifiche relative alla residenza, ad esempio andrebbero automaticamente comunicate all’Agenzia delle Entrate e agli altri enti (INAIL, CCIAA, INPS, etc.) da parte dei Comuni.
  18. Istituire un’unica comunicazione relativa alle presenze turistiche (ospiti) da inviare esclusivamente alle Agenzie Regionali del Turismo, che poi si prenderanno carico di inviare la documentazione alle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
  19. Digitalizzare, progressivamente, le indagini di Istat che attualmente sono in forma cartacea.
  20. Semplificare la modulistica digitale per facilitare la compilazione dell’anagrafica delle imprese, lasciando all’impresa solamente l’onere di inserire il codice fiscale o la partita iva, e lasciando l’onere di caricare le altre informazioni agli altri enti coinvolti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, etc.) sui loro siti, in quanto già in possesso di tutte le informazioni sulle aziende.
  21. Introdurre l’impegnativa digitale (ricetta medica elettronica) anche per le cure termali.
  22. Eliminare l’obbligo di consegna, da parte degli stabilimenti termali, delle impegnative cartacee alle ASL.[15]

 

APPENDICE 1: Elenco documentazione da detenere per le aziende costruttrici

ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

1.         Attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze di primo soccorso.

2.         Attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione.

3.         Attestato di formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se eletto); la formazione deve essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici.

4.         Cartelle sanitarie e di rischio personali (sono sigillate dal Medico Competente; il luogo di custodia è concordato tra datore di lavoro e medico competente al momento della nomina di quest’ultimo, copia può essere consegnata al lavoratore su sua richiesta).

5.         Certificati di conformità degli impianti elettrici e ricevuta della comunicazione all’INAIL della installazione dell’impianto di messa a terra e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

6.         Certificati di conformità dei DPI consegnati ai lavoratori (schede tecniche di ciascun DPI).

7.         Certificati medici di idoneità alla mansione (sono rilasciati dal Medico Competente dopo le visite mediche obbligatorie e le vaccinazioni obbligatorie; devono essere conservati a cura del datore di lavoro).

8.         Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (sempre aggiornato).

9.         Contratto di appalto o di subappalto (con ciascuna impresa esecutrice e sua appaltatrice). Tutti i contratti devono evidenziare i relativi costi della sicurezza.

10.       Designazione degli addetti alla gestione del primo soccorso.

11.       Designazione degli addetti alla lotta antincendi, gestione incendi ed evacuazione di emergenza.

12.       Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

13.       Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

14.       Dichiarazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. concernente l’organico medio annuo, gli estremi delle denunce all’INPS, all’INAIL e alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicativo (obbligo a carico di ciascuna impresa; affidataria e esecutrice/subappaltatrice).

15.       Documentazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere la funzione di RSPP (titolo di studio e attestato di formazione per soggetti diversi dal datore di lavoro – attestato di formazione per il datore di lavoro che si autonomina).

16.       Documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali (Libretti di uso e manutenzione delle macchine e attrezzature e dichiarazione di conformità CE, nonché di autorizzazione ministeriale all’uso del ponteggio ed eventuale progetto di calcolo).

17.       Documentazione con la quale l’azienda dimostri che ha informato i lavoratori del loro diritto ad eleggere il RLS (nel caso non sia stato eletto). Richiesta di nomina del RLS Territoriale nel caso il RLS non sia stato eletto.

18.       Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore a Kg.200.

19.       Documentazione relativa alla attuazione degli obblighi di cui all’articolo 97 a carico dell’impresa affidataria: verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici/subappaltatrici secondo l’allegato XVII – verifiche sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione del PSC – coordinamento delle misure di cui agli articoli 95 e 96 a carico delle imprese esecutrici.

20.       Documentazione relativa alla attuazione degli obblighi di cui all’articolo 97 a carico dell’impresa affidataria relativamente alla verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi secondo l’allegato XVII.

21.       Documentazione relativa alla installazione delle gru a torre fisse e su rotaie.

22.       DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. articolo 26 comma 3).

23.       DVR: Documento di Valutazione dei Rischi, deve essere redato da tutte le aziende, avere data certa ed essere aggiornato – con i rischi indicati nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. articolo 28 comma 1.

24.       Eventuali verbali di ispezione e prescrizione degli Organi di Vigilanza.

25.       Formazione specifica per gli addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi.

26.       Libretto di autorizzazione ministeriale all’uso del ponteggio e copia del disegno esecutivo (anche per ponteggi che non necessitano progetto di calcolo).

27.       Libro unico: sostituisce il libro paga e il libro matricola.

28.       Nomina del Medico Competente (è obbligatoria per tutte le aziende che hanno dipendenti esposti a rischi specifici individuati dalla normativa: in edilizia è obbligatori sempre).

29.       Nomina del preposto e attestato di formazione (obbligo a carico di ciascuna impresa – affidataria ed esecutrici/subappaltatrici).

30.       Piano di coordinamento delle gru in caso di apparecchi interferenti.

31.       Piano per la gestione delle emergenze (deve essere redatto per ciascun luogo di lavoro dove sono presenti più di 10 addetti: nei cantieri edili deve essere contenuto nel PSC).

32.       Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio).

33.       POS Piano Operativo di Sicurezza (deve essere redatto per ogni cantiere da parte di ciascuna impresa: affidataria ed esecutrice).

34.       Progetto di calcolo per ponteggi di altezza superiore a 20 metri o realizzati in difformità degli schemi autorizzati.

35.       Registro presenze per le imprese con meno di dieci dipendenti (obbligo connesso all’adozione del badge di riconoscimento).

36.       Ricevuta della consegna del tesserino di riconoscimento, nei cantieri dove si svolgono attività in regime di appalto e subappalto.

37.       Ricevute della consegna dei Dispositivi di Protezione individuale (DPI), firmate da ciascun lavoratore e riportanti la marca e la tipologia di ciascun DPI.

38.       Verifica annuale da parte di persona competente delle imbracature di sicurezza secondo le istruzioni del fabbricante.

39.       Schede di manutenzione periodica delle macchine, attrezzature e opere provvisionali.

40.       Schede di verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento.

41.       Valutazione del Rischio Chimico.

42.       Valutazione del rischio rumore e redazione del relativo rapporto.

43.       Valutazione del Rischio Vibrazioni.

44.       Verbale della Riunione Periodica (è obbligatoria almeno una riunione annuale nelle aziende con più di 15 addetti).

45.       Verbale di avvenuta formazione, istruzioni e addestramento all’uso in sicurezza di attrezzature e DPI.

46.       Verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori perla Sicurezza (RLS) (nelle aziende dove i lavoratori hanno provveduto ad eleggerlo, considerato che l’elezione del RLS è un diritto dei lavoratori).

47.       Verbali delle verifiche periodiche degli impianti elettrici e degli impianti di messa a terra.

48.       Verbali di avvenuta consultazione del RLS o del RLST.

49.       Verbali di avvenuta informazione, formazione specifica e addestramento dei lavoratori riguardante i rischi relativi alla mansione svolta nel singolo cantiere e l’uso delle attrezzature. La formazione deve essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici.

ADEMPIMENTI E DOCUMENTAZIONE A CURA DEL COMMITTENTE

50.       Designazione del Coordinamento per la Sicurezza in fase dio Progettazione e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

51.       Documentazione attestane il possesso dei requisiti da parte del Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione e in Esecuzione.

52.       Lettera di comunicazione all’impresa affidatarie/esecutrici del nominativo del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione.

53.       Notifica Preliminare (il Committente deve inviarla alla ASL e alla DPL prima dell’inizio dei lavori e consegnarla all’impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere).

54.       PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione (integrato e aggiornato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione), deve essere trasmesso alle imprese prima della presentazione delle offerte.

55.       Verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie e dei lavoratori autonomi.

56.       Richiesta alle imprese esecutrici di una dichiarazione dell’organico medio annuo, degli estremi delle denunce INPS, INAIL, CASSA EDILE e del CCNL applicato.

57.       Verifica la corretta attuazione degli adempimenti a carico del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE

Documentazione minima a cura delle imprese esecutrici che utilizzano proprio personale, macchine e attrezzature, da esibire al committente o all’impresa affidataria in caso di subappalto

58.       Iscrizione alla Camera di Commercio.

59.       Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

60.       DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva.

61.       Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi dell’attività.

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI AUTONOMI

Documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente o all’impresa affidataria in caso di subappalto

62.       Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

63.       Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali.

64.       Elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione.

65.       Attestati inerenti alla propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove previsti.

66.       DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva.

 

APPENDICE 2:

 

Tav. 1: Elenco delle imposte e delle tasse in Italia
(2019, milioni di euro)

 

IMPOSTE INDIRETTE

Gettito

1

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

111.793

 

Imposte e tasse sulle importazioni

 

2

Dazi sulle importazioni nell'UE

15

3

Sovrimposta di confine sugli oli minerali

10

4

Sovrimposta di confine (esclusi gli oli minerali)

5

5

Sovrimposta di confine gas incondensabili

<0,5

6

Tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, rade e spiagge dello stato

n.d.

7

Tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate per via aerea

n.d.

8

Tassa portuale su merci imbarcate e sbarcate

n.d.

9

Tassa di ancoraggio

n.d.

 

Imposte sui consumi

 

10

Imposta sugli oli minerali e derivati

25.847

11

Imposta sui gas incondensabili

635

12

Imposta sul gas metano

4.042

13

Imposta sulla birra

706

14

Imposta sull'energia elettrica e oneri di sistema sulle energie rinnovabili

15.349

15

Diritti dell'Ente nazionale risi

7

16

Prelievi quota zucchero

-8

17

Entrate dell'Organismo centrale di stoccaggio

44

18

Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale

n.d.

19

Contributo ambientale Conai

900*

20

Diritto annuale - Albo gestori ambientali

n.d.

21

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba)

40

22

Addizionale Ires settore idrocarburi

1.400

 

Imposte di bollo

 

23

Imposta sui tabacchi

10.558

24

Imposta sugli spiriti

654

25

Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato

12

26

Imposta di bollo

6.556

27

Imposta di registro e sostitutiva

5.259

28

Imposta ipotecaria

1.603

29

Diritti catastali

627

30

Imposte sulle transazioni finanziarie e sui trasferimenti di capitale

353

31

Imposte sul registro automobilistico (Pra)

1.853

 

Imposte sugli intrattenimenti

 

32

Proventi dei Casinò

124

 

Imposte su lotterie, giochi a premi e scommesse

 

33

Imposta sul lotto e le lotterie

10.456

34

Imposta sui giuochi, abilità e concorsi pronostici

150

35

Imposta sulle scommesse Unire

<0,5

36

Imposta sul gioco del Totocalcio e dell'Enalotto

69

 

Imposte sui premi assicurativi

 

37

Imposta provinciale sulle assicurazioni Rc auto

2.130

38

Contributo al SSN sui premi di assicurazione Rc auto

1.500

39

Imposta sulle assicurazioni

4.314

 

Altre imposte su servizi specifici

 

40

Imposte comunali sulla pubblicità e sulle affissioni

454

41

Contributi concessioni edilizie

1.729

42

Tributo speciale discarica

199

43

Imposta di soggiorno

483

44

Imposta su aerotaxi

9

45

Addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili

7

46

Contributo unificato di iscrizione a ruolo

n.d.

47

Contributo unificato tributario

100

48

Tassa annuale sulla bollatura e nominazione di libri e registri

n.d.

49

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

n.d.

50

Tassa regionale di abilitazione all’esercizio professionale

n.d.

51

Tassa sui certificati di morte

n.d.

52

Tassa regionale per il diritto allo studio

n.d.

53

Tassa scolastica di iscrizione

n.d.

54

Tassa scolastica di frequenza

n.d.

55

Tassa scolastica per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione

n.d.

56

Tassa scolastica di rilascio dei relativi diplomi

n.d.

57

Diritti di magazzinaggio

n.d.

58

Profitti dei Monopoli

1

 

Altre imposte sulla produzione

 

59

Imposta municipale unica (IMU)

19.785

60

Tassa sui servizi indivisibili (TASI)

1.144

61

Tasse auto pagate dalle imprese

1.400

62

Diritti delle Camere di commercio

838

63

Concessioni governative

734

64

Rimborsi sulle esportazioni

-26

65

Tassa emissioni anidride solforosa ed ossido di azoto

5

66

Tributo funzione tutela e protezione ambiente

351

67

Proventi da utilizzo permessi di emissione

1.334

68

Tassa sulle emissioni sonore aeromobili

7

69

Altri proventi speciali assimilati alle altre imposte sulla produzione

411

70

Altre imposte sulla produzione

345

71

Contributo sui ricavi degli operatori del settore comunicazioni a favore dell'Autorità Garante delle Comunicazioni

71

72

Diritti archivi notarili

89

73

Diritti vari enti economici nazionali e locali

106

74

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

24.194

75

Contributo sui ricavi degli operatori del settore energetico a favore dell'Autorità Garante Energia Elettrica e Gas

74

76

Prelievi garanzie one-off

182

77

Prelievi per fondo tutela depositi

725

78

Canone di abbonamento alla televisione - imprese

81

79

Contributo banche al fondo unico europeo di risoluzione

1.137

80

Tassa regionale sulla raccolta dei funghi

<0,5

81

Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo

n.d.

82

Imposta sostitutiva del 20% proventi da noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto

n.d.

 

IMPOSTE DIRETTE

 

 

Imposte sul reddito delle persone fisiche o famiglie esclusi i redditi da capitale

 

83

Imposte sul reddito delle persone fisiche o famiglie esclusi i redditi da capitale

208.670

84

Addizionale regionale all'IRPEF

12.197

85

Addizionale comunale all'IRPEF

4.732

86

Ritenute sugli interessi e sui redditi da capitale - Famiglie

7.788

87

Imposta sostitutiva sulle attività finanziarie e patrimoniali

87

88

Ritenute sugli utili distribuiti dalle società - Famiglie

1.751

89

Imposte su assicurazione vita e previdenza complementare

1.680

90

Imposta sulle riserve matematiche di assicurazione

673

91

Imposta sostitutiva sul reddito da locazione immobiliare "Cedolare secca"

2.962

92

Contributo di solidarietà sui redditi elevati

130

93

Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in italia

n.d.

 

Imposte sui guadagni di capitali delle persone fisiche o famiglie

 

94

Imposta plusvalenze cessioni azioni (capital gain) - Famiglie

1.023

95

Imposta sostitutiva sul risparmio gestito - Famiglie

2.060

 

Imposte sui redditi o profitti di imprese esclusi quelli azionari

 

96

Ritenute sugli interessi e sui redditi da capitale - Imprese

470

97

Imposte sui redditi o profitti di imprese ad esclusione quelli azionari

32.164

98

Imposta sul patrimonio netto imprese

2

99

Nuova imposta sostitutiva rivalutazione beni aziendali

1.880

100

Imposta di bollo sugli immobili all'estero

n.d.

101

Imposte giochi abilità e concorsi pronostici (diretta)

918

102

Altre imposte sul reddito

40

103

Altre imposte correnti

10.160

 

Imposte correnti sul capitale

 

104

Imposta comunale sugli immobili (aree fabbricabili)

919

105

Imposta su imbarcazioni e aeromobili

1

106

Canone di abbonamento televisivo per uso privato delle famiglie

1.898

107

Imposta di bollo sui capitali all’estero

n.d.

 

Licenze pagate dalle famiglie

 

108

Imposta sulle patenti

58

109

Tasse auto pagate dalle famiglie

5.347

110

Addizionale erariale tassa automobilistica per auto di potenza superiore a 185kw (superbollo auto)

168**

111

Altre imposte correnti non altrove classificate

1.937

 

IMPOSTE IN CONTO CAPITALE

 

 

Imposte sui trasferimenti di capitale

 

112

Imposta sostitutiva ipotecaria e catastale per i beni immobili in leasing

<0,5

113

Imposte sulle successioni e donazioni

799

 

Imposte straordinarie sul patrimonio

 

114

Ritenuta acconto sul trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR)

4

115

Imposta sull'adeguamento ai principi contabili (IAS)

221

116

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il Tfr

n.d.

 

Altre imposte sul capitale non altrove classificate

 

117

Altre imposte in conto capitale non altrove classificate

211

* viene sommato il gettito stimato da Confindustria (450 mln) e il gettito previsto in LdB 2020 con l'introduzione della plastic tax (450 mln)

** valore che si riferisce alla Legge di Bilancio 2013

Fonte: elaborazione Osservatorio CPI su dati Istat, Commissione Europea e Agenzia delle Entrate

 

Tav. 2: Potenziali micro-imposte da abolire
(2019, milioni di euro)

15

Diritti dell'Ente nazionale risi

7

17

Entrate dell'Organismo centrale di stoccaggio

44

21

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba)

40

25

Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato

12

35

Imposta sulle scommesse Unire

<0,5

36

Imposta sul gioco del Totocalcio e dell'Enalotto

58

42

Tributo speciale discarica

199

44

Imposta su aerotaxi

9

45

Addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili

7

65

Tassa emissioni anidride solforosa ed ossido di azoto

5

68

Tassa sulle emissioni sonore aeromobili

7

71

Contributo sui ricavi degli operatori del settore comunicazioni a favore dell'Autorità Garante delle Comunicazioni

71

72

Diritti archivi notarili

89

75

Contributo sui ricavi degli operatori del settore energetico a favore dell'Autorità Garante Energia Elettrica e Gas

74

80

Tassa regionale sulla raccolta dei funghi

<0,5

105

Imposta su imbarcazioni e aeromobili

1

108

Imposta sulle patenti

58

112

Imposta sostitutiva ipotecaria e catastale per i beni immobili in leasing

<0,5

114

Ritenuta acconto sul trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR)

4

 

Gettito totale

685

 


[1] Il Cassetto Digitale dell’Imprenditore è un servizio attraverso il quale si può accedere (attraverso pc, smartphone e tablet) a tutte le informazioni dell’impresa (visure, atti, bilanci, pratiche, etc.). È accessibile (in forma riservata, tramite credenziali) dalla piattaforma impresa.italia.it. Sarebbe compito di ogni azienda aggiornare periodicamente le proprie documentazioni.

[2] Le proposte ai punti 5-7 potrebbero essere attuate apportando le seguenti modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380:

a) sostituire l’articolo 15 con il seguente:

“1. Nel permesso di costruire è indicato il termine di ultimazione dei lavori entro il quale l’opera deve essere completata che non può superare i cinque anni dal rilascio del titolo. Il titolare del permesso di costruire dovrà preventivamente comunicare all’amministrazione comunale l’inizio dei lavori.

2. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati il termine di validità del permesso di costruire è modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione e comunque alla durata della stessa.

3. Anteriormente alla scadenza prevista nel comma 1 l’interessato può richiedere la proroga. La proroga è sempre accordata per un periodo non superiore a due anni previa comunicazione da parte del progettista abilitato.

4. Qualora i lavori non possano essere conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria e per cause di forza maggiore, il termine di ultimazione dei lavori rimane sospeso e ricomincia decorrere alla ripresa dei lavori previa comunicazione da parte dei soggetti interessati.

5. Il decorso del termine di cui al comma 1 senza che sia stata richiesta la proroga comporta la decadenza del permesso per la parte di intervento ancora non realizzata. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 22 o rientranti in attività edilizia libera. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

6. La proroga si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività”.

b) all’art. 23 sostituire al comma 2 le parole “tre anni“ con “cinque anni”.

[3] Attualmente nel modello PassOE si inseriscono le informazioni anagrafiche generali dell’impresa, i dati sugli amministratori, le posizioni INPS, INAIL e Cassi Edili, etc.. Il modello PassOE presenta le stesse informazioni richieste nel DGUE: di conseguenza, l’integrazione dei due strumenti consentirebbe di evitare la duplicazione delle informazioni dell’impresa. Si ricorda inoltre che il PassOE non è un’autocertificazione dei requisiti di gara ma solo un’autorizzazione che, attraverso un codice, consente l'accesso della stazione appaltante al sistema AVCpass che a sua volta consente di ottenere (ad es., dall'Ufficio del Casellario giudiziale) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dei concorrenti alle gare pubbliche. L’attuale sistema non appare coerente con il Codice dei contratti, in quanto il sistema AVCpass ha carattere transitorio e sarà superato con l’istituzione della “Banca dati nazionale degli operatori economici” gestita dal MIT (art. 81, co. 2 D.Lgs. n. 50/2016). Pertanto, una volta superato il sistema AVCpass, verrà meno anche il PassOE. Inoltre, l'AVCpass non è utilizzabile negli affidamenti diretti, per gli appalti svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici (cfr., ad es., il sistema START in Toscana), sistemi dinamici di acquisizione e per i mercati elettronici (cfr., ad es., gare MEPA), nonché per i settori speciali (vedi delib. AVCP/ANAC n. 111 del 20/12/2012). Infine, non c’è corrispondenza tra documenti e certificati accessibili tramite AVCpass e requisiti dichiarati con il DGUE (vedi, ad es. DURC e informativa antimafia). Ne consegue che, per arrivare ad una reale semplificazione della partecipazione alle gare, occorrerebbe prevedere che la trasmissione della documentazione avvenga con unica modalità idonea per la prova dei requisiti e che vi sia una completata interoperabilità tra le diverse piattaforme di gara con la “Banca dati nazionale degli operatori economici”.

[4] Oggi il DURC deve essere richiesto per via telematica; il documento con esito positivo ha poi una validità di 120 giorni, solo allo scadere dei quali è possibile procedere ad una nuova richiesta. Viste i numerosi ritardi nel rilascio di un DURC dopo la sua scadenza naturale (120 giorni), si ritiene necessario un intervento nei confronti degli enti preposti al rilascio (INPS e INAIL), per la definizione di un sistema attraverso il quale, in caso di perdurante regolarità dell’impresa, possa procedersi alla richiesta di un nuovo documento qualche giorno prima della scadenza naturale per evitare periodi di vuoto gravosi per l’impresa regolare.

[5] Ad oggi, l’unica banca dati validata dalla Commissione consultiva permanente è quella realizzata dal CPT di Torino, in collaborazione con INAIL Direzione Regionale Piemonte. I dati ivi contenuti sono stati ottenuti attraverso misurazioni effettuate con strumentazione e protocolli di misura rispondenti alle norme tecniche vigenti. Inoltre, le misure di pressione sonora definiscono nel dettaglio il tipo di macchina (marca, modello, anno di produzione etc.) e l’attività durante la quale è stata eseguita la misurazione.

[6] L’esterometro è un documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, cioè fatture attive e passive verso o provenienti dall’estero.

[7] Documento che i sostituti d’imposta presentano all’Agenzia delle Entrate per comunicare le ritenute relativamente a compensi, stipendi e pensioni per la dichiarazione dei redditi.

[8] Certificazione dei redditi da lavoro dipendente, da pensione, da lavoro autonomo o redditi diversi.

[9] Per il 2020, il termine per la trasmissione delle CU è stato prorogato al 31 marzo.

[10] La Legge di Stabilità 2016 aveva previsto, in presenza di una procedura concorsuale, che il cedente o prestatore potesse emettere la nota di variazione in diminuzione per recuperare l’IVA anticipata all’Erario, già a partire dalla data in cui il cessionario o committente fosse assoggettato a una procedura concorsuale, evitando di attendere la conclusione infruttuosa della procedura concorsuale stessa. A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE (Causa del 23 novembre 2017, C-246/16), sono stati nuovamente evidenziati i numerosi profili di incompatibilità della norma nazionale rispetto ai principi comunitari IVA. Ripristinare la formulazione della disciplina introdotta con la Legge di Stabilità 2016 è in coerenza con i principi comunitari riaffermati dalla Corte di Giustizia, ossia che le nuove disposizioni trovino applicazione per le procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della norma.

[11] Il principio di derivazione consente di determinare il reddito di impresa assumendo anche ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili.

[12] L’Albo Nazionale degli Autotrasportatori fa capo al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, mentre il Registro Elettronico Nazionale viene gestito dalla Motorizzazione Civile e deriva da una normativa europea. Si tratta di due iscrizioni obbligatorie per esercitare l’attività di autotrasportatore.

[13] Ad esempio, le gare di appalto di fornitura dei contenitori plastici dei rifiuti presentate dai comuni, possono richiedere una vasta gamma di colori per i contenitori stessi. Tuttavia, la tecnologia dell’utilizzo di materia prima seconda consente di produrre contenitori nel solo colore nero. Dunque, ogni qual volta l’appalto indetto dal comune richiede altri colori, le aziende produttrici di contenitori a basso impatto aziendale sono automaticamente escluse dalla gara.

[14] Per un approfondimento, si veda l’accordo del 12 giugno 2014 della Conferenza Unificata al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/07/14/14A05210/sg.

[15] Nella Conferenza Stato-Regioni del 9 febbraio 2017 le parti si impegnarono a istituire un tavolo di lavoro per l’adozione e la ricezione della ricetta dematerializzata da parte delle aziende termali accreditate.

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